1.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura di Beni e Servizi (di seguito Condizioni Generali) trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato non ché parte integrante e sostanziale.
1.2. Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni Generali, le forniture di beni sono disciplinate dal D. Lgs. 36/2023, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari.
1.3. Le seguenti Condizioni Generali sono le uniche che disciplinano gli acquisti e servizi effettuati dalla BService-Eng S.r.l. (di seguito Società Acquirente), con sede legale ed operativa a Caivano loc. Pascarola (NA) – 80023 – Zona Industriale Asi, Snc Lotto B con P.IVA 08476861219. A tal fine il Fornitore dichiara sin d’ora di accettare termini e condizioni di cui al presente contratto (BService-Eng S.r.l. e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le Parti).
1.4. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate dalla Società Acquirente, anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dalla Società Acquirente. Queste ultime non impegneranno in alcun modo il Fornitore se non accettate espressamente per iscritto dal Fornitore stesso.
1.5. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali venga/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l’applicabilità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali; ogni eventuale disposizione ritenuta invalida o inapplicabile potrà essere sostituita con nuove pattuizioni valide ed applicabili, aventi contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle disposizioni ritenute invalide o inapplicabile.
1.6. In caso di cessazione delle Condizioni Generali, il Fornitore in ogni caso resterà obbligato sino al completamente adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.
2.1. Le forniture effettuate alla Società Acquirente sulla base degli Ordini di quest’ultima sono realizzate conformemente alle presenti Condizioni Generali, che sono ritenute integralmente accettate dal Fornitore.
2.2. Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali è valida soltanto qualora ciò risulta per iscritto dall’Ordine; non viene considerata valida alcuna clausola o condizione generale di vendita inserita dal Fornitore nelle fatture, o corrispondenza che contraddica o limiti le presenti Condizioni Generali, salvo espressa accettazione, per iscritto, da parte della Società Acquirente.
2.3. Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali o nell’Ordine sia annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausola rimane inalterata.
2.4. L’Ordine, le modifiche dello stesso, i relativi allegati, nonché le presenti Condizioni Generali costituiscono l’intero ed esclusivo accordo fra la Società Acquirente ed il Fornitore: di conseguenza, non è vincolante nessun altro accordo verbale che modifichi il contenuto dei suddetti documenti.
3.1. Accettazione degli Ordini
3.1.1. L’Ordine deve essere effettuato mediante il modulo emesso dalla Società Acquirente a mezzo fax e/o posta o per mezzo di una trasmissione elettronica di dati, che viene considerata quale comunicazione scritta.
3.1.2. Tutti gli Ordini devono contenere: numero d’ordine, prezzo, condizioni di fornitura, condizioni di fatturazione e di pagamento.
3.1.3. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell’accettazione dell’Ordine alla Società Acquirente entro 8 (otto) giorni dal suo ricevimento, comunicandolo per iscritto tramite formato cartaceo o elettronico mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata digitalmente. Il rapporto contrattuale si intenderà instaurato alla ricezione, da parte del Fornitore, dell’ordine controfirmato. Pertanto, il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa ad esso se non successivamente alla ricezione del predetto ordine firmato da entrambe le parti. Nel caso in cui invece sia stato stipulato un contratto d’appalto a seguito di procedura di gara/affidamento, il rapporto contrattuale si intenderà instaurato con la stipula del predetto contratto e non con la ricezione dell’ordine, che verrà trasmesso a fini gestionali. In ogni caso, il Fornitore sarà tenuto responsabile per tutte le conseguenze dipendenti dalla ritardata esecuzione della consegna e/o Installazione della fornitura.
3.1.4. Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l’analisi dell’offerta non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell’Ordine.
3.1.5. Nel caso di stipula, da parte del Fornitore, di accordi pluriennali, verrà emesso annualmente un ordine inerente all’anno solare di competenza, fermo restando le condizioni pluriennali pattuite.
3.2. Modalità di fornitura del servizio
3.2.1. Il Fornitore fornirà alla Società Acquirente servizi indicati nell’Ordine utilizzando le proprie strutture, attrezzature informatiche e il proprio personale dipendente.
3.2.2. Per la fornitura di servizi indicati nell’Ordine, potrà essere richiesto al Fornitore di svolgere attività anche presso gli uffici della Società Acquirente e/o di Clienti della Società Acquirente.
3.2.3. Il personale dipendente del Fornitore dovrà essere in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per l’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto dell’Ordine; la Società Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, preventivamente, i nominativi, il profilo professionale e le specifiche competenze dei collaboratori che verranno impiegati nella realizzazione dell’Ordine. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto alla Società Acquirente, prima dell’inizio dell’attività e in ogni caso di sostituzione del personale dipendente in corso di esecuzione dell’Ordine, i dati identificativi di ciascuno dei dipendenti che verranno impiegati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.
3.2.4. La Società Acquirente si riserva il diritto di richiedere in forma scritta (anche via fax o posta elettronica) la sostituzione del personale dipendente del Fornitore che a suo avviso risultasse privo delle necessarie competenze tecniche o si rendesse responsabile di comportamenti scorretti e/o lesivi nei confronti della Società Acquirente o dei Clienti della stessa, ovvero che abbia violato disposizioni di legge, regolamenti interni o procedure di sicurezza della Società Acquirente o dei Clienti dello stesso. In tali ipotesi, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione immediata. La sostituzione del personale dipendente, anche in caso di causa di forza maggiore, non dovrà in alcun modo comportare proroghe dei termini pattuiti. Resta fermo il diritto della Società Acquirente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
3.3. Consegna della fornitura ed esecuzione dei servizi
3.3.1. Le forniture devono corrispondere alla descrizione fornita e conformi alla relativa specifica;
3.3.2. Le forniture s’intendono rede “franco destino” ovvero “DDP-Delivery Duty Paid, place of destination”, salvo diversa condizione specificamente indicata nell’ordine o nel contratto d’appalto stipulato a seguito di procedura di gara/affidamento.
3.3.3. Le forniture devono essere spedite con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e devono viaggiare a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte della Società Acquirente, nel luogo di consegna convenuto.
3.3.4. Le forniture consegnate devono essere accompagnate da idoneo documento di trasporto (DDT) indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine medesimo, nonché nel caso di emissione di fattura immediata copia della medesima.
3.3.5. Le date di consegna e le date di esecuzione delle attività sono vincolanti per il Fornitore e s’intendono quali termini ultimi per l’esecuzione delle prestazioni richieste nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate. Ogni qual volta che il Fornitore sia in ritardo con la prestazione del Servizio, lo stesso deve informare la Società Acquirente non appena venga a conoscenza del possibile ritardo.
3.3.6. Il Fornitore, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di eseguire le prestazioni, deve date tempestivamente alla Società Acquirente indicazioni dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
3.3.7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società Acquirente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti del Fornitore, e di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, autorità giudiziaria, amministrative, tributaria) per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi tutti e ciascuno soggetto terzo, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.
3.4. Verifica di conformità, gestione dei resi e garanzia di buon funzionamento
3.4.1. L’accettazione della fornitura o servizio avverrà solo a seguito della verifica di regolare esecuzione con esito positivo della prestazione richiesta, che sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di completamento della prestazione medesima, anche in assenza del Fornitore.
3.4.2. I beni oggetto di fornitura e l’installazione dovranno essere conformi alle indicazioni specificatamente stabilite nell’Ordine dalla Società Acquirente, con riserva di quest’ultima di effettuare un controllo quantitativo e qualitativo dei beni oggetto di fornitura nonché un controllo sulla corretta installazione dei medesimi beni, intendendosi la fornitura definitivamente accettata solo dopo l’esito positivo dei controlli da parte della Società Acquirente.
3.4.3. Le forniture devono essere conformi a tutti i requisiti applicabili normativamente e ai codici dei trasporti internazionali relativi alla manifattura, etichettatura (compreso marchio CE), imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna di qualsiasi mezzo degli stessi. Qualora i Beni siano o contengono merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterrà diligentemente ai propri obblighi a tal riguardo fornirà prontamente tutte le documentazioni SVHC e le schede dati sicurezza dei materiali, secondo quanto richiesto e siano privi di parti di seconda mano, contraffatte e/o riprodotte.
3.4.4. Le forniture o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell’ordine s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e ad attuare le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso.
3.4.5. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica di conformità, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite dalla Società Acquirente.
3.4.6. Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggior termine riportato sul contratto, dalla data di accettazione da parte della Società Acquirente.
3.5. Vizi del bene acquistato
3.5.1. I beni forniti devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, recepita in Italia con il D. Lgs. N.17 del 27 gennaio 2010, ove applicabile.
3.5.2. Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva, la Società Acquirente ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
3.5.3. Ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
3.5.4. In caso contrario la Società Acquirente avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l’eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla denuncia al Fornitore.
3.5.5. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare alla Società Acquirente le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre la Società Acquirente deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
3.5.6. In deroga all’art. 1495 del Codice Civile, la Società Acquirente ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta.
3.5.7. Ai sensi dell’art. 1495 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso la Società Acquirente al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dei beni venduti.
3.5.8. Salvo per eventuali difetti latenti, la Società potrà solo presentare reclamo per eventuali difetti di materiali e fabbricazioni prima della scadenza dell’ultimo dei seguenti termini:
- ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna alla Società Acquirente;
- dodici (12) mesi dall’accettazione dei Beni da parte del cliente della Società Acquirente (se applicabile);
3.5.9. Qualsiasi altro termine stabilito nell’Ordine.
3.6. Documentazione Tecnica e Modifiche
3.6.1. La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste dalla Società Acquirente non esime il Fornitore dall’obbligo di fornire soluzioni economiche vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
3.6.2. Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare alla Società Acquirente ogni modifica o miglioria nella fornitura o nell’oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.
3.6.3. Forniture e/o servizi aggiuntivi e/o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli enti preposti della Società Acquirente non potranno essere addotti quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.
4.1.1. Durante la fornitura di Servizi e per due anni successivi alla sua cessazione, il Fornitore non potrà svolgere (direttamente e/o indirettamente, anche tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti) le medesime attività prestate per la Società Acquirente presso il Cliente della Società Acquirente; solo ed esclusivamente in relazione alle attività con le quali il Fornitore abbia avuto modo di operare in vigilanza degli ordini sottoscritti.
4.1.2. La violazione dell’obbligo di non concorrenza comporterà l’automatica risoluzione dell’Ordine, nonché l’obbligo del Fornitore di pagare alla Società Acquirente una penale pari al 10% del corrispettivo complessivo pattuito, fermo restando in ogni caso il diritto della Società Acquirente al risarcimento degli ulteriori danni.
5.1. Il Fornitore accetta (e si adopererà affinché anche terze persone accettino) che qualsiasi lavoro svolto da o per suo conto presso i locali della Società Acquirente e qualsiasi visita da parte di suoi dipendenti, agenti e subcontraenti presso I locali della Società Acquirente:
a) siano soggetti alle specifiche procedure della Società Acquirente relative al lavoro in loco, nella versione di volta in volta in vigore (copie disponibili su richiesta);
b) siano conformi a tutte le leggi pertinenti in materia, compreso il Decreto legislativo n. 81/2008, le Direttive sulla gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro del 1999, il Decreto legislativo n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e relativi emendamenti e modifiche;
c) sia conforme agli obblighi in materia ambientale.
5.2. Gli obblighi di cui al punto 5.1 (b) e (c) si applicano anche ai locali del Fornitore (o quelli in cui questi opera e quelli del suo subappaltatore) relativamente al lavoro svolto per conto della Società Acquirente.
5.3. II Fornitore consentirà ai rappresentanti autorizzati della Società Acquirente, ai clienti della stessa e/o alle autorità di vigilanza di accedere in qualsiasi momento ai suoi locali (o ad altri locali pertinenti), di verificare i sistemi informativi, nonché di accedere a tutte le informazioni tecniche, rilevanti ai fini della corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi incluse le ispezioni e verifiche dei Beni e/o delle prestazioni dei Servizi; tali ispezioni e verifiche non costituiranno tuttavia accettazione dei Beni e/o Servizi da parte della Società Acquirente.
5.4. Il Fornitore e i subcontraenti osserveranno e forniranno alla Società tutta la documentazione relativa a salute e sicurezza richiesta dal Decreto legislativo n. 81/2008 o la documentazione aggiuntiva richiesta dalla Società Acquirente.
5.5. Il Fornitore e i subcontraenti accederanno alle aree soggette a restrizioni e/o utilizzeranno macchinari o strumenti della Società Acquirente solo su autorizzazione della stessa.
6.1. Salvo diversa pattuizione scritta intervenuta tra le Parti, il Fornitore non può subappaltare a terzi (neppure parzialmente) le attività necessario per la fornitura di Servizi alla Società Acquirente.
7.1. La prestazione di Servizi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione vigente oltre che delle specifiche tecniche della Società Acquirente ove riportate nelle condizioni di offerta, o negli altri documenti consegnati al Fornitore insieme alla Richiesta di Offerta o successivamente. Il Fornitore adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell’incolumità del personale nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di consentire l’effettuazione di ogni opportuno controllo, il Fornitore provvederà a dare alla Società Acquirente comunicazione formale di qualsiasi infortunio / incidente in cui dovesse incorrere il proprio personale, entro il giorno solare di accadimento, precisandone le circostanze e le cause tenendo informata la Società Acquirente circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.
8.1. Per tutta la durata del Contratto e per un perìodo di ulteriori tre anni, il Fornitore dovrà stipulare, con una primaria compagnia di assicurazioni, un contratto di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi , e un contratto di assicurazione a copertura dei rischi da responsabilità civile per difetti di prodotto, per un importo adeguato a coprire eventuali responsabilità che possano sorgere in virtù del Contratto o in relazione a esso, nonché, su richiesta della Società Acquirente, presentare una copia della polizza e/o certificazione della copertura assicurativa.
9.1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nell’Ordine. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
10.1. A seguito di una Richiesta di Offerta da parte della Società Acquirente, il Fornitore deve inoltrare la propria Offerta formulandola secondo le specifiche richieste della Società Acquirente al momento dell’emissione di ogni Richiesta di Offerta. L’Offerta deve essere debitamente compilata con tutti i relativi dati.
10.2. Il Codice Destinatario da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica è: W7YVJK
10.3. Il prezzo definito dei Beni e Servizi viene stabilito, omnicomprensivo e non soggetto ad aumenti per tutto il tempo specificato nell’Ordine, salvo diversa ed espressa pattuizione tra la Società Acquirente ed il Fornitore contenuta nell’Ordine.
10.4. La fattura dovrà contenere l’indicazione del numero di ordine di acquisto inviato dalla Società Acquirente. Quest’ultima sarà autorizzata a rifiutare fatture che indichino una data precedente a quella dell’ordine. In tal caso, tali fatture dovranno essere annullate dal Fornitore mediante l’emissione di nota di credito e sostituite con fatture recanti la data corretta.
10.5. La fattura dovrà, inoltre, contenere la seguente dichiarazione: “E’ indicato il c/c bancario, ai fini del pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico bancario.” Il pagamento sarà effettuato dalla Società Acquirente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell’Ordine. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Società Acquirente qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificato: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale. La mancata comunicazione dei predetti dati comporterà la sospensione del pagamento della fattura riportante dati non aggiornati rispetto a quelli comunicati dalla Società Acquirente. Il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente.
10.6. Le fatture pervenute con il regime IVA errato dovranno essere stornate e rimesse con il regime corretto, i termini di pagamento sono sospesi sino al ricevimento del documento contabile corretto. Resta inteso che la Società Acquirente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.
11.1. Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta della Società Acquirente nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
11.2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 6.1 conferisce alla Società Acquirente la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto della stessa a chiedere il risarcimento dei danni.
12.1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente documento fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
13.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le norme di legge nonché i regolamenti interni della Società Acquirente qualora, nell’ambito del processo di evasione dell’Ordine, dovesse prestare la propria opera all’interno di locali della Società Acquirente o dovesse utilizzare mezzi di proprietà della Società Acquirente all’interno od all’esterno dei locali di quest’ultima; il Fornitore, pertanto, sarà considerato responsabile per tutti i danni causati a persone, beni, impianti o attrezzatura, installazioni, prodotti lavorati, semilavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dai propri subfornitori o dai loro rispettivi dipendenti.
13.2. Nei casi di cui sopra, il Fornitore solleva la Società Acquirente da qualsiasi responsabilità e si obbliga a risarcirla per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.
14.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, la Società Acquirente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Acquirente. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
14.2. In caso d’inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti, e comunque in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo PEC/e-mail dalla Società Acquirente ai sensi dell’art. 1454 c.c., quest’ultimo ha la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore, oltre che per le penali, per il risarcimento del danno.
14.3. Le cause di seguito descritte e tutte quelle espressamente menzionate nell’ambito delle singole previsioni delle presenti Condizioni Generali costituiscono motivo di risoluzione dell’Ordine e di ogni rapporto contrattuale tra le Parti basato sulle presenti Condizioni Generali:
- Inadempimenti totale o parziale del Fornitore;
- Mancata consegna e/o aggiornamento, nei termini previsti dalla normativa in vigore ed alle relative scadenze, dei documenti anche relativi ad eventuali subfornitori;
- Ritardo nella fornitura dei Servizi rispetto ai tempi di fornitura concordati, qualora il Fornitore sia responsabile di tale ritardo;
- Mancanza di qualità dei Servizi;
- Cambiamento della ragione sociale del Fornitore; variazione della compagine sociale o del controllo, trasformazione fusione, scissione o cessione del ramo d’azienda dello stesso;
- Modifica dei prezzi o di altre condizioni specifiche relative ai Servizi.
14.4. In ogni caso, resta inteso che la Società Acquirente potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutto o in parte. Inoltre, ai sensi dell’art. 1353 c.c., il contratto si intenderà risolto laddove si verifichi in capo al Fornitore una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012).
14.5. In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 c.c.
15.1. In caso di inadempimento, totale o parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dall’Ordine, dalle presenti Condizioni Generale e/o da qualsiasi altro documento, che possa integrarlo o sostituirli, il Fornitore è obbligato a risarcire la Società Acquirente di tutti i danni subiti.
16.1. Ove il Fornitore abbia la propria sede in un Paese dell’Unione europea, troveranno applicazione le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, l’Acquirente dà atto di essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), dopo aver esaminato l’informativa a tal fine pubblicata dal Fornitore sul proprio sito web, che i “dati personali” comunicati e/o scambiati con il Fornitore, anche in fase di informative pre-contrattuali, formeranno oggetto di trattamento da parte del Fornitore; inoltre è inteso che l’Acquirente espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi dei suoi diritti secondo quanto espresso all’art. 7 GDPR .
16.2. Il Fornitore è tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e le successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti dalla Società Acquirente in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni specificatamente diretti ai Responsabili.
17.1. Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, campione, materiale sperimentale, prodotto, processo o prototipo fornito dalla Società Acquirente al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al contratto (“Informazioni Riservate”), il Fornitore prende atto e riconosce che sono e restano Informazioni Riservate di proprietà di della Società Acquirente, e pertanto si impegna a:
- non rivelare, trasferire o comunque rendere altrimenti disponibili a terzi le Informazioni Riservate;
- usare le Informazioni Riservate solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al contratto;
- copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al contratto;
- restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta della Società Acquirente, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate.
Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.
17.2. Il Fornitore prende atto che l’obbligo di riservatezza è efficace per tutta la durata del contratto, e opera senza limiti di durata anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto, fino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute di pubblico dominio.
17.3. Il Fornitore prende atto, altresì, che ogni indebito utilizzo o diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate può essere causa di gravi pregiudizi per la Società Acquirente. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza qui assunti, pertanto, la Società Acquirente si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché di esperire ogni rimedio utile previsto dalla legge, inclusa l’azione di risarcimento danni e le azioni cautelari, per tutelarsi dal pregiudizio subito.
17.4. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto da parte sua e dei propri dipendenti e/o collaboratori, delle norme e degli adempimenti di cui al GDPR (Regolamento Europeo n° 679/2016) nonché degli obblighi derivanti dalla Sua eventuale nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali.
18.1. Il Fornitore riconosce e accetta che la Società Acquirente è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il know-how, il software, i marchi, le opere fotografiche, le immagini, i progetti, e ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del contratto, così come i diritti di proprietà intellettuale relativi a tali risultati, ivi inclusi i diritti d’autore e i diritti connessi (di seguito, “Risultati”).
18.2. Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei Risultati in capo alla Società Acquirente. Il Fornitore prende atto che l’obbligo di riservatezza è efficace per tutta la durata del contratto.
18.3. In qualità di titolare pieno ed esclusivo dei Risultati, spettano in via esclusiva alla Società Acquirente i seguenti diritti e facoltà:
- Tutte le facoltà attribuite al titolare dal Codice della Proprietà Industriale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
- I diritti di natura patrimoniale sui Risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione – in Italia e all’estero – prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale;
- Il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna;
- Il diritto di utilizzare i Risultati in ogni modo e forma consentiti dalla legge;
- Conformemente a quanto previsto dagli artt. 13 e ss., Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore o di altri diritti connessi al suo esercizio, i seguenti diritti esclusivi:
- Riproduzione dei Risultati, in via permanente o temporanea, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
- Distribuzione dei Risultati con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo;
- Elaborazione, modificazione e trasformazione dei Risultati;
- Commercializzazione, noleggio e prestito dei Risultati;
- Adattamento e registrazione dei Risultati su qualunque supporto, nonché riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito dei Risultati così adattati o registrati;
- Esecuzione e comunicazione dei Risultati al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto;
- Riproduzione dei piani e dei disegni dei Risultati.
18.4. Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti alla Società Acquirente non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa, e in ogni caso tenere indenne e manlevare la Società Acquirente da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da tali terzi.
18.5. Adempimenti ex D. Lgs. 231/2001 del Fornitore sono mandatori.
18.6. Il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società Acquirente e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del contratto.
18.7. Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddette procedure/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale la Società Acquirente è, sin d’ora, riservata la facoltà – previo invio di PEC al Fornitore di:
- Sospendere l’esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa);
- Risolvere il contratto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno, comunque, subito dalla Società Acquirente e di manlevare la stessa per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
19.1. Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore della Società Acquirente, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti, nonché a prendere visione del modello organizzativo, del Codice Etico e della Politica Ambientale della Società Acquirente come adottati da quest’ultima e rinvenibili sul sito internet aziendale: bservice-eng.it.
19.2. La Società Acquirente si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
19.3. Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate dalla Società Acquirente ai sensi del precedente punto 12.2, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
20.1. Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.
21.1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro della Società Acquirente, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell’arbitrato. In ottemperanza all’articolo 1341 del Codice Civile e seguenti il Fornitore dichiara con la propria sottoscrizione di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti “Condizioni generali per la fornitura di beni e servizi”.
21.2. Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante di ogni ordine effettuato dalla Società Acquirente e si considerano integralmente accettate dal Fornitore con l’accettazione o esecuzione dell’Ordine stesso, senza necessità di ulteriori accordi espliciti. Qualsiasi modifica o deroga a tali Condizioni Generali sarà valida solo se espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
21.3. Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.